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Sez. 5, Sentenza n. 2268 del 17/04/1998 Cc. (dep. 27/05/1998) Rv. 210849 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Annullamento in Cassazione - Effetti - Estensione alla richiesta delle parti - Esclusione - Compito del giudice di merito.
Stato
decisa il 1998-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210849-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In caso di annullamento da parte della Corte di Cassazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'effetto demolitorio della pronuncia della Corte riguarda solo la decisione e non anche la richiesta; su questa dovrà nuovamente pronunciarsi il giudice del merito che, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, la rigetterà con ordinanza. Ne deriva che dall'annullamento consegue il rinvio del giudizio al giudice "a quo" e non già la trasmissione degli atti allo stesso giudice dopo le pronunce di annullamento senza rinvio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)