Sez. 5, Sentenza n. 4818 del 13/07/1998 Cc. (dep. 30/07/1998) Rv. 211776 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Annullamento in Cassazione - Effetti - Estensione alla richiesta delle parti - Esclusione - Annullamento con rinvio - Necessità - Annullamento senza rinvio, con trasmissione atti - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In caso di annullamento da parte della Corte di Cassazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'effetto demolitorio della pronuncia della Corte riguarda soltanto la decisione e non anche la richiesta; su questa dovrà nuovamente pronunciarsi il giudice del merito che, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, la rigetterà con ordinanza; sicché l'annullamento va disposto con rinvio. (Fattispecie di sanzione sostitutiva pecuniaria applicata in mancanza delle condizioni soggettive previste dall'art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)