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Sez. 1, Sentenza n. 2079 del 26/02/1998 (Rv. 513044 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO | Mandato ed ordine di borsa - Differenze - Responsabilità della banca nei confronti del mandante per acquisto di valuta estera ad un cambio anomalamente elevato - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513044-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO

In tema di responsabilità contrattuale, l'accertamento, da parte del giudice di merito, della esistenza, "inter partes", di un accordo contrattuale qualificabile come mandato, e non anche come "ordine di borsa" (negozio atipico caratterizzato, a differenza del primo, dall'esistenza di un incarico di tipo meramente speculativo dal carattere del tutto aleatorio), comporta l'applicabilità, alla fattispecie, della disciplina tutta del mandato, specie con riferimento al disposto di cui agli artt. 1710 e 1711 cod. civ., e la conseguente predicabilità di una responsabilità dell'istituto di credito mandatario nei confronti del committente nel caso in cui un ordine di acquisto di valuta estera, risultando strettamente correlato ad una successiva operazione di accredito in conto corrente, abbia avuto esecuzione secondo un cambio anomalamente alto rispetto all'andamento del mercato valutario (senza attendere, invece, il ritorno delle quotazioni a valori normali), qualora, ancora, dall'incarico ricevuto non sia in alcun modo desumibile la volontà del mandante a che l'operazione fosse eseguita con urgenza. (Nella specie, la Corte di merito aveva ritenuto che l'incarico conferito da una società ad un istituto bancario di procedere all'acquisto di valuta estera non assurgesse ad elemento qualificante dell'accordo così da assumere valenza autonoma o prevalente rispetto al successivo obbligo di accredito della somma acquistata, ma si inserisse in una più complessa convenzione negoziale che, oltre all'acquisto della valuta estera, prevedeva, appunto, l'accredito della stessa sul conto del richiedente - operazione, a sua volta, strumentale all'assunzione di un appalto estero da parte della società -, così che l'intercorsa convenzione dovesse, per l'effetto, giuridicamente qualificarsi in termini di mandato e non di "ordine di borsa", con conseguente responsabilità del mandatario, a titolo di "inesatto adempimento", per i danni subiti dal committente. La S.C., nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la riferita pronuncia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1711

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)