Sez. 3, Sentenza n. 2830 del 16/07/1976 (Rv. 381579 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - PERFEZIONAMENTO - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE ALLA CONTROPARTE - NECESSITA - DEPOSITO IN CANCELLERIA - EFFETTUAZIONE AD OPERA DELLA CONTROPARTE - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - PERFEZIONAMENTO - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE ALLA CONTROPARTE - NECESSITA - DEPOSITO IN CANCELLERIA - EFFETTUAZIONE AD OPERA DELLA CONTROPARTE - AMMISSIBILITA.*
La rinuncia al ricorso per Cassazione si perfeziona, e determina l'Estinzione del rapporto processuale, nel momento in cui e notificata o comunicata ai sensi dell'art 390 terzo comma cod proc civ. l'attivita ulteriore, necessaria per portare a conoscenza della Corte l'atto di rinuncia (deposito nella cancelleria), non costituisce un Onere a carico della parte rinunciante, il cui adempimento sia integrativo dell'atto stesso, e, quindi, puo essere compiuta anche dalla parte alla quale sia stata notificata o comunicata la rinuncia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)