Sez. U, Sentenza n. 1281 del 02/03/1982 (Rv. 419152 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - MANCATA NOTIFICAZIONE ALLE PARTI COSTITUITE OD OMESSA COMUNICAZIONE AGLI AVVOCATI DELLE STESSE - INEFFICACIA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - MANCATA NOTIFICAZIONE ALLE PARTI COSTITUITE OD OMESSA COMUNICAZIONE AGLI AVVOCATI DELLE STESSE - INEFFICACIA.*
La rinuncia al ricorso per Cassazione integra un atto unilaterale di carattere recettizio, il quale resta improduttivo di effetti processuali per il caso di mancata notifica alle parti costituite, o comunicazione agli avvocati delle stesse, come prescritto dall'art. 390 terzo comma cod. proc. civ.. (Conf 2830/76, mass n 381579).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)