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Sez. L, Sentenza n. 12938 del 13/07/2004 (Rv. 574509 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti - Efficacia interruttiva - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574509-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

La domanda presentata all'INPS per ottenere l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti non ha efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto atto proveniente dal soggetto debitore dei contributi come lavoratore autonomo coltivatore diretto. L'interruzione della prescrizione non può che essere effettuata dal soggetto creditore dei contributi, l'INPS, conformemente ai principi fondamentali in materia, l'art. 2943 cod. civ., per cui l'atto interruttivo deve essere posto in essere da parte del titolare del diritto di credito, e la legge n.335 del 1995.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)