Sez. L, Sentenza n. 19579 del 29/09/2004 (Rv. 577431 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Nuovo termine quinquennale previsto dall'art. 3, nono comma, legge n. 335 del 1995 - Disciplina transitoria - Crediti per "contribuzioni minori" - Atti interruttivi successivi all'entrata in vigore di tale legge e precedenti al gennaio 1996 - Applicabilità della nuova disciplina - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori, il nuovo termine quinquennale di prescrizione introdotto dall'art. 3, nono comma, della legge n. 335 del 1995 - a norma della disciplina transitoria stabilita contestualmente dal successivo decimo comma dello stesso articolo - trova applicazione per i crediti relativi a contribuzioni di pertinenza di gestioni previdenziali obbligatorie diverse da quelle pensionistiche (cosiddetti contribuzioni minori) per i quali la prescrizione sia stata interrotta successivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 335 del 1995 e prima della data (1 gennaio 1996) prevista per l'applicazione del nuovo termine.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)