Sez. 2, Sentenza n. 3204 del 09/10/1975 (Rv. 377317 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - TITOLARITA DEL DIRITTO CONTROVERSO - DIFFERENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - TITOLARITA DEL DIRITTO CONTROVERSO - DIFFERENZE.*
Sono diverse le questioni relative, rispettivamente, alla legittimazione quale condizione dell'Azione per ottenere una pronunzia giudiziale, sia essa favorevole o sfavorevole, e la titolarita del diritto controverso: le prime sono riconducibili alla qualificazione giuridica dell'Azione ed alla individuazione della relativa legittimazione (i cui profili in diritto sono assoggettabili al giudizio della Corte suprema di Cassazione); le seconde si riferiscono all'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento (od al rigetto) della pretesa concretamente proposta (i cui elementi costitutivi integrano un apprezzamento di fatto, istituzionalmente demandato al giudice del merito e soggetto al Sindacato del giudice di legittimita esclusivamente sotto il profilo motivazionale). (V 180/73, mass n 361969; 2760/68, mass n 335373).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)