Sez. U, Sentenza n. 3473 del 08/06/1985 (Rv. 441112 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSICURAZIONE PRESSO L'E.N.P.A.O. - PROSECUZIONE - RINUNCIA - DOMANDA DI UN'OSTETRICA DIRETTA AD ESERCITARE LA RELATIVA FACOLTÀ CON RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAI RUOLI CONTRIBUTIVI E DI RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSICURAZIONE PRESSO L'E.N.P.A.O. - PROSECUZIONE - RINUNCIA - DOMANDA DI UN'OSTETRICA DIRETTA AD ESERCITARE LA RELATIVA FACOLTÀ CON RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAI RUOLI CONTRIBUTIVI E DI RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
La domanda, con la quale un'ostetrica, dichiarando di aver esercitato la facoltà di rinunciare alla prosecuzione della Assicurazione presso l'ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (e.N.P.a.O.), ai sensi dell'art. 3 sesto comma della legge 2 aprile 1980 n. 127, chieda la cancellazione dai ruoli contributivi, con la restituzione dei contributi in precedenza indebitamente versati, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, ricollegandosi ad un rapporto assicurativo integralmente regolato dalla legge, anche con riguardo ai presupposti per la sua Costituzione ed Estinzione, senza alcun margine di discrezionalità per l'ente assicuratore, trova fondamento in posizioni di diritto soggettivo, che non sono suscettibili di degradazione od affievolimento per effetto dei provvedimenti resi dall'ente medesimo (i quali restano pertanto sindacabili dal predetto giudice, sia pure con i limiti fissati dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E). (V 6548/84, mass n 438111).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 02/04/1980 num. 127 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)