Sez. U, Sentenza n. 3544 del 10/04/1987 (Rv. 452523 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSICURAZIONE PRESSO L'E.N.P.A.O. (ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER LE OSTETRICHE) - POSIZIONI DELL'ASSICURATO - NATURA DI DIRITTI SOGGETTIVI - CONSEGUENZE - DOMANDE PER LA TUTELA DI TALI DIRITTI - IMPLICANTI DENUNCIA DI PROVVEDIMENTI SFAVOREVOLI DELL'ENTE ASSICURATORE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSICURAZIONE PRESSO L'E.N.P.A.O. (ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER LE OSTETRICHE) - POSIZIONI DELL'ASSICURATO - NATURA DI DIRITTI SOGGETTIVI - CONSEGUENZE - DOMANDE PER LA TUTELA DI TALI DIRITTI - IMPLICANTI DENUNCIA DI PROVVEDIMENTI SFAVOREVOLI DELL'ENTE ASSICURATORE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Nell'ambito dei rapporti assicurativi obbligatori, ivi incluso quello con l'ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (e.N.P.a.O.), che sono regolati direttamente dalla legge con riguardo sia ai presupposti ed alle condizioni per la loro Costituzione, sia allo svolgimento ed all'Estinzione, le posizioni dell'assicurato si sottraggono a poteri discrezionali della amministrazione ed hanno natura e consistenza di diritti soggettivi. Ne consegue che le domande rivolte a tutelare tali diritti, ancorché in via di denuncia dei provvedimenti sfavorevoli resi dall'ente assicuratore, spettano alla cognizione del giudice ordinario, cui compete di sindacare la legittimità di quei provvedimenti (sia pure al limitato fine della loro disapplicazione, a norma dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E). (V 3473/85, mass n 441112; (V 6542/84, mass n 438110; (V 4038/82, mass n 421988).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 02/04/1980 num. 127 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)