Sez. 3, Sentenza n. 75 del 06/01/1983 (Rv. 424875 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - ESTINZIONE DEL REATO - RICONDUCIBILITÀ DEL FATTO ILLECITO A UN'IPOTESI DI REATO - SUSSISTENZA O SOPRAVVENIENZA DELLA PRESCRIZIONE - ACCERTAMENTI RELATIVI - DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - ESTINZIONE DEL REATO - RICONDUCIBILITÀ DEL FATTO ILLECITO A UN'IPOTESI DI REATO - SUSSISTENZA O SOPRAVVENIENZA DELLA PRESCRIZIONE - ACCERTAMENTI RELATIVI - DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITÀ.*
Il giudice civile, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale ha il potere di accertare se il fatto illecito, posto a fondamento della domanda risarcitoria, configuri o meno gli estremi di un reato, qualora ne sia intervenuta una causa estintiva, atteso che questa non pregiudica le obbligazioni civili nascenti dal reato stesso, dovendosi, peraltro, ritenere esteso tale potere anche all'accertamento della sussistenza o sopravvenienza di quell'evidente causa estintiva del reato costituita dalla prescrizione, la quale, operando in modo autonomo, indipendentemente dalla pronunzia giudiziale, da un canto comporta il venir meno dello Obbligo di rapporto ex art. 3 cod. proc. pen. e, quindi, della sospensione del processo civile risarcitorio ex art. 295 cod. proc. civ. e dall'altro canto il correlativo insorgere del potere decisionale per i danni non patrimoniali. (V 1018/82, mass n 418880).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)