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Sez. 3, Sentenza n. 6527 del 22/07/1996 (Rv. 498651 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Risarcimento del danno non patrimoniale - Sussistenza del reato - Accertamento da parte del giudice civile - Ammissibilità - Insussistenza di pronuncia del giudice penale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498651-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)