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Sez. 2, Sentenza n. 5061 del 28/04/1992 (Rv. 477022 - 01)

Professionisti - Ingegneri e architetti | Prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti - "Lavori di campagna" - Liquidazione dei soli compensi per lavori topografici - Violazione del principio della inderogabilità dei minimi tariffari - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477022-01

Professionisti - Ingegneri e architetti

Il principio stabilito dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976 n. 340 dell'inderogabilità dei minimi di tariffa delle prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti - applicabile, ai sensi dell'art. 6 comma primo della legge 1 luglio 1977 n. 404, esclusivamente ai rapporti fra privati - non è violato dalla convenzione che preveda a favore del professionista la liquidazione dei soli compensi per lavori topografici (art. 43 e 44 della tariffa professionale) con esclusione pertanto dei compensi a vacazione (l'art. 33), per attività catalogata come "lavori di campagna", giacché la "ratio" della norma restrittiva dell'autonomia contrattuale delle parti è che il professionista non sia, per qualsivoglia sua particolare ragione, indotto a prestare la sua attività a condizioni lesive della dignità della professione, ma non gli è inibito di non chiedere alcun compenso per determinate prestazioni professionali.

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 33, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 43, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 44, Legge 05/05/1976 num. 340 art. 1, Legge 01/07/1977 num. 404 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)