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Sez. L, Sentenza n. 922 del 09/02/1990 (Rv. 465223 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE DEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - ORDINE DEL GIUDICE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZA - RIFORMA IN APPELLO - RETRIBUZIONI RELATIVE A FRAZIONI DI TEMPO ANTERIORI - IRRIPETIBILITÀ ASSOLUTA - RETRIBUZIONI RELATIVE AL PERIODO SUCCESSIVO - OBBLIGO DI PAGAMENTO - INSUSSISTENZA - RIPETIBILITÀ DI QUELLE PAGATE - LIMITI - PASSAGGIO IN GIUDICATO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465223-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE DEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - ORDINE DEL GIUDICE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZA - RIFORMA IN APPELLO - RETRIBUZIONI RELATIVE A FRAZIONI DI TEMPO ANTERIORI - IRRIPETIBILITÀ ASSOLUTA - RETRIBUZIONI RELATIVE AL PERIODO SUCCESSIVO - OBBLIGO DI PAGAMENTO - INSUSSISTENZA - RIPETIBILITÀ DI QUELLE PAGATE - LIMITI - PASSAGGIO IN GIUDICATO - RILEVANZA.*

L'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nel prevedere l'Obbligo del datore di lavoro (che non ottemperi all'ordine di reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro contenuto nella sentenza di primo grado dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento) di corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro, equipara all'effettiva utilizzazione delle energie lavorative la mera utilizzabilità di esse, stante la situazione di fatto caratterizzata dalla disponibilità del lavoratore, se richiesta, in dipendenza di quell'ordine, a riprendere servizio. Ne consegue, che, una volta rimosso quell'ordine con sentenza di riforma in appello, dichiarativa della legittimità del licenziamento, le retribuzioni relative a frazioni di tempo ad essa anteriori sono dovute in ogni caso e non devono essere restituite nemmeno dopo il passaggio in giudicato di detta sentenza, mentre quelle relative al periodo successivo non sono dovute e, se corrisposte, sono ripetibili dopo il passaggio in giudicato suddetto. (V 2925/88, mass n 458492; (V 4085/87, mass n 452868).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)