Sez. U, Sentenza n. 3025 del 29/12/1967 (Rv. 330753 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA O D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - INTERESSI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA O D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - INTERESSI.*
Qualora il decreto di espropriazione intervenga dopo l'avvenuto decorso del biennio, di cui all'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n.2359, la somma dovuta per risarcimento del danno va commisurata al periodo di tempo che intercorre dalla scadenza del biennio sino alla data di emanazione del decreto di espropriazione. Su tale somma decorrono gli interessi compensativi dalla data dell'evento dannoso.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)