Sez. 3, Sentenza n. 3926 del 14/09/1989 (Rv. 463763 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - PREVENTIVI ADEMPIMENTI A CARICO DEL LOCATORE PROPONENTE LA RELATIVA DOMANDA - ASSOLVIMENTO IN UN'UNICA E CONTESTUALE COMUNICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - TERMINE DI SESSANTA GIORNI E SANATORIA ENTRO TRE MESI EX ARTT. 46 E 5 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - PERSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - PREVENTIVI ADEMPIMENTI A CARICO DEL LOCATORE PROPONENTE LA RELATIVA DOMANDA - ASSOLVIMENTO IN UN'UNICA E CONTESTUALE COMUNICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - TERMINE DI SESSANTA GIORNI E SANATORIA ENTRO TRE MESI EX ARTT. 46 E 5 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - PERSISTENZA.*
In tema di contratti agrari, i preventivi adempimenti prescritti dagli artt. 5 e 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203, a carico del locatore che intenda proporre domanda di risoluzione, possono essere assolti anche mediante un'unica e contestuale comunicazione (contenente l'illustrazione degli inadempimenti contrattuali addebitati, le motivate richieste del concedente e gli estremi - petitum e causa petendi - della domanda giudiziale che si intende proporre), ferme restando comunque la improponibilità dell'Azione di risoluzione prima che sia scaduto il termine di sessanta giorni di cui al quinto comma dell'art. 46 e l'impossibilità di dar luogo alla pronunzia di risoluzione nel caso di sanatoria della inadempienza entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 5. (V 6704/86, mass n 448850).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)