Sez. 3, Sentenza n. 6704 del 14/11/1986 (Rv. 448850 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - PREVIA CONTESTAZIONE CON LETTERA RACCOMANDATA DELLE MANCANZE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - EQUIPOLLENTE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - PREVIA CONTESTAZIONE CON LETTERA RACCOMANDATA DELLE MANCANZE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - EQUIPOLLENTE - ESCLUSIONE.*
L'art. 5 della legge n. 203 del 1982 sui contratti agrari - che impone al locatore di contestare all'affittuario, con lettera raccomandata, le mancanze in cui è incorso prima di iniziare il giudizio - ha lo scopo di porre l'affittuario stesso in grado di sanare l'eventuale inadempienza entro tre mesi, evitando così l'instaurarsi di procedimenti giudiziari. Tale adempimento - che deve precedere la convocazione dinanzi all'ispettorato della agricoltura, prevista dall'art. 46 della stessa legge e tendente alla medesima finalità di evitare l'intervento del giudice - costituisce una condizione dell'Azione di risoluzione del contratto di affitto e non ammette equipollenti di alcun genere, né può essere sostituito dal ricorso per accertamento tecnico preventivo, rientrando lo stesso nell'ambito della fase contenziosa davanti al giudice. (V 4676/85, mass n 442122).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)