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Sez. 3, Sentenza n. 6704 del 14/11/1986 (Rv. 448850 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - PREVIA CONTESTAZIONE CON LETTERA RACCOMANDATA DELLE MANCANZE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - EQUIPOLLENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448850-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - PREVIA CONTESTAZIONE CON LETTERA RACCOMANDATA DELLE MANCANZE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - EQUIPOLLENTE - ESCLUSIONE.*

L'art. 5 della legge n. 203 del 1982 sui contratti agrari - che impone al locatore di contestare all'affittuario, con lettera raccomandata, le mancanze in cui è incorso prima di iniziare il giudizio - ha lo scopo di porre l'affittuario stesso in grado di sanare l'eventuale inadempienza entro tre mesi, evitando così l'instaurarsi di procedimenti giudiziari. Tale adempimento - che deve precedere la convocazione dinanzi all'ispettorato della agricoltura, prevista dall'art. 46 della stessa legge e tendente alla medesima finalità di evitare l'intervento del giudice - costituisce una condizione dell'Azione di risoluzione del contratto di affitto e non ammette equipollenti di alcun genere, né può essere sostituito dal ricorso per accertamento tecnico preventivo, rientrando lo stesso nell'ambito della fase contenziosa davanti al giudice. (V 4676/85, mass n 442122).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)