Sez. 3, Sentenza n. 4108 del 12/05/1990 (Rv. 467126 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DAL CONCEDENTE - CONDIZIONI DI PROPONIBILITÀ - CONTESTAZIONE SCRITTA DELL'INADEMPIMENTO ALL'AFFITTUARIO E SUCCESSIVA RICHIESTA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE - NECESSITÀ DI ATTI SEPARATI - SUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DAL CONCEDENTE - CONDIZIONI DI PROPONIBILITÀ - CONTESTAZIONE SCRITTA DELL'INADEMPIMENTO ALL'AFFITTUARIO E SUCCESSIVA RICHIESTA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE - NECESSITÀ DI ATTI SEPARATI - SUSSISTENZA.*
L'art. 5 della legge 3 maggio 1982 n. 203 sui contratti agrari - che impone al locatore, prima di iniziare il giudizio, di contestare all'affittuario, con lettera raccomandata, le mancanze in cui è incorso - ha lo scopo di porre l'affittuario stesso in grado di sanare l'eventuale inadempienza entro tre mesi, evitando così l'instaurarsi di procedimenti giudiziari. Tale adempimento deve precedere la convocazione dinanzi all'ispettorato dell'agricoltura, prevista dall'art. 46 della stessa legge e tendente alla medesima finalità di evitare l'intervento del giudice, perché detta convocazione, diretta ad esperire il tentativo di conciliazione, si giustifica soltanto dopo l'esito negativo della contestazione prevista dall'art. 5 sopra citato o comunque dopo che attraverso le eventuali contestazioni dell'affittuario si siano chiariti tra le parti i termini della controversia. Ne consegue che è improcedibile la domanda di risoluzione proposta dal concedente che abbia con unica comunicazione proceduto alla contestazione dell'inadempienza al conduttore e richiesto l'avvio del procedimento di conciliazione. (contra 3926/89, mass n 463763; (contra 4676/85, mass n 442122).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)