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Sez. 3, Sentenza n. 4658 del 02/03/2006 (Rv. 587650 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Azione disciplinare - Prescrizione - Termine quinquennale - Decorrenza - Procedimento penale - Effetto interruttivo permanente - Configurabilità - Termine.
Stato
decisa il 2006-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587650-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti dei medici (art. 51 d.P.R. 221/1950) non decorre nel caso in cui sia iniziato, a carico dell'incolpato, un procedimento penale, e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso; ne consegue che il nuovo termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza penale è divenuta definitiva, rimanendo invece irrilevante la data in cui l'organo disciplinare ha notizia della definitività del procedimento penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Legge 05/04/1950 num. 221 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)