Sez. L, Sentenza n. 5 del 03/01/1984 (Rv. 432248 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - DISPOSIZIONE EX ART. 15 C.C.N.L. 21 APRILE 1970 PER I DIPENDENTI DELL'ENEL - INDICAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE DEI LAVORATORI AI VARI GRUPPI E CATEGORIE IN RELAZIONE ALLE MANSIONI, ED INDIVIDUAZIONE DIRETTA DELLE QUALIFICHE PIÙ TIPICHE - CONSEGUENZE - LIMITI.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - DISPOSIZIONE EX ART. 15 C.C.N.L. 21 APRILE 1970 PER I DIPENDENTI DELL'ENEL - INDICAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE DEI LAVORATORI AI VARI GRUPPI E CATEGORIE IN RELAZIONE ALLE MANSIONI, ED INDIVIDUAZIONE DIRETTA DELLE QUALIFICHE PIÙ TIPICHE - CONSEGUENZE - LIMITI.*
La disposizione dell'art. 15 del C.C.n.L. 21 aprile 1970 per i dipendenti dell'ENEL, oltre ad enunciare i criteri generali di assegnazione dei lavoratori ai vari gruppi e categorie in relazione alle mansioni, ha individuato direttamente - con riferimento alla sola funzione svolta o anche all'entità quantitativa di determinati parametri obbiettivi - le qualifiche più tipiche, indicandole con elencazione esemplificativa, che fa salve le eccezioni meglio evidenziabili in Sede applicativa. Consegue che, mentre l'inquadramento di mansioni non rientranti nelle qualifiche esemplificativamente elencate deve essere eseguito sulla base del paradigma proprio di queste ultime, le posizioni lavorative direttamente classificate dalla norma contrattuale non possono inquadrarsi che nelle categorie da questa individuate, salvo l'accertamento (ai fini di un diverso e superiore inquadramento) che le mansioni svolte comportino in concreto attività lavorative eccezionalmente eccedenti - per l'importanza particolare della loro ampiezza e natura o per le dimensioni dell'unità cui è addetto il lavoratore, considerata con riferimento all'ambito nazionale della struttura organizzativa dell'ente - quelle generalmente richieste per l'inquadramento nelle categorie esemplificativamente indicate in astratto dalla disposizione contrattuale, restando irrilevante, ai fini della configurabilità dell'eccezione anzidetta, il superiore inquadramento attribuito ad altro lavoratore con mansioni analoghe. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito che, sulla base dell'accertata natura operaia delle mansioni svolte dal lavoratore, avente la qualifica di addetto al turno di impianto di trasformazione ed inquadrato nella cat. B/1, ne aveva disatteso la richiesta di inquadramento nella cat. B/s, riservata ai soli impiegati di concetto di livello più elevato). (V 6768/82, mass n 424401).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)