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Sez. 1, Sentenza n. 335 del 07/10/1977 Ud. (dep. 07/01/1978) Rv. 137590 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - OSTACOLO COSTITUITO DA ASSEMBRAMENTO DI PERSONE - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1977-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137590-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - OSTACOLO COSTITUITO DA ASSEMBRAMENTO DI PERSONE - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Il delitto di blocco stradale e riscontrabile in ogni Forma di ostacolo o di ingombro, anche se effettuato mediante assembramento sulla strada di piu persone che, in piedi o sdraiate, facciano con i propri corpi ostacolo materiale alla circolazione, rendendola apprezzabilmente piu difficile o meno agevole in relazione alle condizioni normali del suo svolgimento.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/01/1948 num. 66 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)