Sez. 3, Sentenza n. 6386 del 30/10/1986 (Rv. 448575 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - FUNZIONE - SOMME LIQUIDATE ALL'ASSICURATORE EX ART. 1916 COD. CIV. - DEBITO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - FUNZIONE - SOMME LIQUIDATE ALL'ASSICURATORE EX ART. 1916 COD. CIV. - DEBITO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ.*
La surrogazione legale ex art. 1916 cod. civ. dell'assicuratore il quale abbia pagato l'indennizzo - od anche dell'ente che abbia erogato somme per l'assistenza sanitaria a favore del danneggiato - opera una particolare Forma di successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il terzo responsabile. Ne consegue che le somme riconosciute e liquidate a favore dell'assicuratore ovvero del detto ente costituiscono, al pari di quelle spettanti all'assistito danneggiato, un debito di valore. (Conf 3097/83, mass n 428007; (Conf 1597/79, mass n 397942).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)