Sez. 6, Sentenza n. 17704 del 03/03/2004 Ud. (dep. 16/04/2004) Rv. 228501 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI | Reato di favoreggiamento personale - Differenze.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI
Integra il delitto di cui all'art. 418 cod.pen., e non quello di favoreggiamento, chi fornisce rifugio o vitto agli associati, se non sono in corso investigazioni o ricerche da parte dell'autorità giudiziaria, per non essere stata ancora accertata l'esistenza del gruppo criminale, giacché il delitto di assistenza agli associati previsto dall'art. 418 cod.pen. presuppone la coincidenza temporale dell'attività di assistenza prestata dal soggetto attivo con l'operatività dell'associazione criminale, in quanto l'aiuto prestato agli associati dopo la cessazione del sodalizio criminoso, sotto forma di rifugio o fornitura di vitto, può eventualmente integrare il delitto di favoreggiamento personale di cui all'art.378 cod.pen, configurabile anche durante la permanenza del vincolo associativo, in quanto gli elementi che differenziano le due fattispecie sono la finalità e gli effetti della condotta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 418, Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)