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Sez. U, Ordinanza n. 18902 del 20/09/2004 (Rv. 577210 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Azione di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno per inesatto adempimento all'obbligazione di consegna di merci - Proposta da acquirente italiano nei confronti di venditore avente domicilio in Germania - Ivi essendo il luogo di esecuzione dell'obbligazione rimasta inadempiuta ("ex" art. 31 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili) - Difetto di giurisdizione del giudice italiano - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577210-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

La causa che ha per oggetto la risoluzione di un contratto in cui viene dedotto l'inadempimento, di una società con sede in Germania, dell'obbligo di fornire ad una società, con sede in Italia, il materiale che si era impegnata a consegnare sulla base di un contratto di vendita internazionale di merci va regolata sulla base della Convenzione di Vienna sulla vendita di cose mobili dell'11 aprile 1980, ratificata con legge 11 dicembre 1985, n. 765, che detta una disciplina sostanziale uniforme della vendita internazionale e si applica a prescindere dalle norme di diritto internazionale privato dei due Stati contraenti, le quali sono irrilevanti ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alle obbligazioni contrattuali dedotte in giudizio (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano atteso che, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Vienna, il luogo di adempimento dell'obbligazione di consegna della merce oggetto delle singole vendite era la Germania).

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1985 num. 765

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)