Sez. L, Sentenza n. 3412 del 20/07/1989 (Rv. 463432 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - USCITA DEL GRUPPO DI CONTITOLARI DI UNO DI ESSI - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - USCITA DEL GRUPPO DI CONTITOLARI DI UNO DI ESSI - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - CRITERI.*
La riliquidazione della pensione (di riversibilità o indiretta) ai superstiti, qualora sopravvenga l'uscita dal gruppo dei contitolari di uno di essi (nella specie, del figlio, per raggiungimento della maggiore età), deve essere operata, nel rispetto della lettera e della ratio dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, detraendo dalla pensione originariamente goduta dal dante causa, od a questo spettante, la quota del contitolare escluso dal diritto ed applicando poi sul residuo importo dei restanti contitolari, con decorrenza dalla morte del dante causa, gli aumenti di legge e gli incrementi perequativi intervenuti medio tempore. (Conf 3137/89, mass n 463248; (Conf 8048/87, mass n 445721; (Conf 7195/87, mass n 455322).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)