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Sez. L, Sentenza n. 3137 del 28/06/1989 (Rv. 463248 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - USCITA DAL GRUPPO DEI CONTITOLARI DI UNO DI ESSI - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463248-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - USCITA DAL GRUPPO DEI CONTITOLARI DI UNO DI ESSI - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - CRITERI.*

La riliquidazione della pensione (di riversibilità o indiretta) ai superstiti, qualora sopravvenga l'uscita dal gruppo dei contitolari di uno di essi (nella specie, del figlio, per raggiungimento della maggiore età), deve essere operata, nel rispetto della lettera e della ratio dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, detraendo dalla pensione originariamente goduta dal dante causa, od a questo spettante, la quota del contitolare escluso dal diritto ed applicando poi sul residuo importo dei restanti contitolari, con decorrenza dalla morte del dante causa, gli aumenti di legge e gli incrementi perequativi intervenuti medio tempore. (Conf 8048/87, mass n 445721; (Conf 7195/87, mass n 455322).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)