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Sez. 3, Sentenza n. 2658 del 15/04/1986 (Rv. 445721 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - RAPPORTO PERTINENZIALE TRA L'APPARTAMENTO ADIBITO AD USO ABITATIVO ED IL LOCALE PER "POSTO MACCHINA" SITO NELL'AUTORIMESSA CONDOMINIALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONTRATTI DI LOCAZIONE CONCERNENTI DETTI IMMOBILI - LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445721-01

LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - RAPPORTO PERTINENZIALE TRA L'APPARTAMENTO ADIBITO AD USO ABITATIVO ED IL LOCALE PER "POSTO MACCHINA" SITO NELL'AUTORIMESSA CONDOMINIALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONTRATTI DI LOCAZIONE CONCERNENTI DETTI IMMOBILI - LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ.*

Con riguardo alla locazione di immobili urbani, sussiste la presunzione (iuris tantum) di un rapporto pertinenziale a norma dell'art. 817 cod. civ. tra l'appartamento adibito ad uso abitativo ed il locale per "posto macchina" sito nell'autorimessa condominiale qualora gli immobili appartengano al medesimo proprietario, siano ubicati nel medesimo edificio, siano concessi in locazione - anche se con separati contratti - allo stesso conduttore ed il "posto macchina" risulti destinato a soddisfare le esigenze abitative della famiglia alloggiata nell'appartamento. Consegue che i contratti di locazione concernenti i suddetti immobili restano assoggettati allo stesso regime giuridico, trovando applicazione anche per quello relativo al "posto macchina" - ed in relazione alla sua scadenza - le Disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1978 n. 392 concernenti gli immobili ad uso di abitazione. (V 2026/85, mass n 439936; (V 1728/85, mass n 439685; (V 4721/84, mass n 436618; (V 1528/84, mass n 433615).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)