Sez. 3, Sentenza n. 7111 del 17/11/2009 Cc. (dep. 23/02/2010) Rv. 246202 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Violazioni paesaggistiche - Condono ambientale - Pareri di compatibilità paesaggistica - Valutazione da parte del giudice dell'esecuzione - Obbligatorietà.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)
La produzione documentale di pareri positivi di compatibilità paesaggistica, se relativi ad abusi edilizi "minori" realizzati in zona vincolata (art. 1, comma 36, L. 15 dicembre 2004, n. 308), obbliga il giudice dell'esecuzione ad esercitare il potere - dovere di verificare se sia legittimamente intervenuto l'accertamento di compatibilità paesaggistica, comportando quest'ultimo l'inapplicabilità o l'obbligo di revocare l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 167 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/03/2006 num. 157 CORTE COST., Legge 15/12/2004 num. 308 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)