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Sez. 3, Sentenza n. 41333 del 10/10/2008 Cc. (dep. 06/11/2008) Rv. 241530 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Violazioni paesaggistiche - Valutazione di compatibilità paesaggistica - Natura di condono - Esclusione - Applicabilità in fase esecutiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241530-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In tema di tutela penale del paesaggio, l'accertamento di compatibilità paesaggistica al cui esito favorevole l'art. 181, comma primo ter, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 condiziona l'inapplicabilità delle sanzioni penali previste per il reato di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici in difformità ovvero in assenza dell'autorizzazione, non ha natura di condono ed è inapplicabile in fase esecutiva, in quanto per la sua operatività è necessario che non sia ancora intervenuta una pronuncia di condanna nei confronti dell'autore della violazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 n. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)