Sez. 3, Sentenza n. 26863 del 30/05/2003 Ud. (dep. 20/06/2003) Rv. 225392 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Aree protette - Interventi di realizzazione di opere - Preventivo rilascio di concessione edilizia, autorizzazione paesaggistica e nulla osta dell'Ente Parco - Necessità.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
Gli interventi per la realizzazione di opere e costruzioni in aree protette necessitano di tre distinti provvedimenti: la concessione edilizia (ora sostituita dal permesso di costruire), l'autorizzazione paesaggistica ed il nulla osta dell'Ente Parco. Questi due ultimi provvedimenti possono essere attribuiti con legge regionale anche ad un unico organo il quale è in questo caso chiamato a compiere una duplice valutazione, in difetto può configurarsi sia la violazione dell'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 che quella degli artt. 6 e 30 della legge 6 dicembre 1991 n. 394.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)