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Sez. L, Sentenza n. 8938 del 11/09/1997 (Rv. 507841 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI | Delibera di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 1 cod.civ. - Soci dissenzienti ma non impugnanti - Vincolatività - Crediti della società nei confronti del socio - Prova dei medesimi - Delibera approvativa del bilancio - Configurabilità - Regola del libero apprezzamento dei libri e scritture contabili da parte del giudice di merito - Rapporti fra società e socio - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507841-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI

La delibera di un'assemblea ordinaria di una società cooperativa a responsabilità limitata, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 1 cod. civ., conformemente alla generale vincolatività delle delibere assembleari per tutti i soci, anche dissenzienti, in mancanza di rituale impugnazione, ha piena efficacia vincolante nei confronti di tutti i soggetti legati dal rapporto sociale, e costituisce altresì piena prova del credito che la società vanta nei confronti del singolo socio, atteso che il principio della libera valutabilità da parte del giudice di merito dei libri e delle scritture contabili, e quindi anche del bilancio, dell'impresa soggetta a registrazione, , ai sensi dell'art. 2709 cod. civ., non si estende ai rapporti fra società e socio, per essere agli stessi applicabile, anche con riguardo alle rispettive posizioni debitorie e creditorie l'indicato principio della vincolatività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2516, Cod. Civ. art. 2709

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)