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Sez. 1, Sentenza n. 6926 del 08/04/2016 (Rv. 639267 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Crediti distinti per indennità di espropriazione e risarcimento danni da deprezzamento delle parti residue del bene espropriato - Inconfigurabilità - Fondamento - Differenza con l'ipotesi di cui all'art. 46 della l. n. 2359 del 1865.
Stato
decisa il 2016-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639267-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI

In tema di espropriazione per pubblica utilità ed in presenza di un'unica vicenda espropriativa, non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo. Diversa è, invece, l'ipotesi prevista dallo speciale indennizzo di cui all'art. 46 della l. n. 2359 del 1865, che prescinde dall'esistenza di un provvedimento ablativo ed anzi postula che non sia intervenuto esproprio e che il privato abbia conservato la titolarità dell'immobile, subendo, per effetto dell'esecuzione dell'opera pubblica, la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale, con pregiudizio permanente.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)