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Sez. 1, Ordinanza n. 17877 del 03/09/2004 (Rv. 576697 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Violazioni del nuovo codice della strada - Sanzione non pecuniaria sola o congiunta a sanzione pecuniaria - Competenza del giudice di pace - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576697-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

La competenza per materia a conoscere dell'opposizione a ordinanza ingiunzione per per violazioni del nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) è attribuita, nei casi in cui sia stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, al giudice di pace ai sensi del combinato disposto degli artt. 205, comma terzo, D.Lgs. n. 285 cit. e 22 bis della legge n. 689 del 1981. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto sussistente la competenza del giudice di pace con riguardo a sanzione pecuniaria congiunta alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi per la violazione prevista dal combinato disposto degli artt. 16, comma primo lett. b), D.Lgs. n. 285 cit. e 26, comma quarto, d.P.R. n. 495 del 1992, sanzionata dal combinato disposto dei commi quarto e quinto del medesimo art. 16, comma primo lett. b).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 16, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)