Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24213 del 17/11/2011 (Rv. 620566 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Violazioni del nuovo codice della strada - Sanzione non pecuniaria sola o congiunta a sanzione pecuniaria - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
La competenza per materia a conoscere dell'opposizione a ordinanza ingiunzione per violazioni del nuovo codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) è attribuita, nei casi in cui sia stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, al giudice di pace ai sensi del combinato disposto degli artt. 205, comma terzo, d.lgs. n. 285 cit. e 22 bis della legge n. 689 del 1981. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto sussistente la competenza del giudice di pace con riguardo a sanzione pecuniaria congiunta alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi per la violazione prevista dal combinato disposto degli artt. 16, comma primo lett. b), d.lgs. n. 285 cit. e 26, comma quarto, d.P.R. n. 495 del 1992, sanzionata dal combinato disposto dei commi 4 e 5 del medesimo art. 16, comma 1 lett. b).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 16 com. 1 lett. B, Cod. Strada art. 203, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 26, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)