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Sez. 5, Sentenza n. 4916 del 21/02/1985 Ud. (dep. 20/05/1985) Rv. 169323 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NON MENZIONE DELLA CONDANNA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - CONTRASTO CONCETTUALE FRA LA CONCESSIONE DEI PREDETTI BENEFICI E IL DINIEGO DELLE ATTENUANTI GENERICHE - RAVVISABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169323-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NON MENZIONE DELLA CONDANNA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - CONTRASTO CONCETTUALE FRA LA CONCESSIONE DEI PREDETTI BENEFICI E IL DINIEGO DELLE ATTENUANTI GENERICHE - RAVVISABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La strutturale diversità delle rispettive finalità dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, tendenti ad evitare gli effetti negativi della detenzione e dell'iscrizione della condanna, e delle attenuanti generiche, previste per la più adeguata commisurazione della pena nel caso concreto, escludono ogni possibilità di concettuale contrasto fra la concessione dei benefici ed il diniego delle attenuanti generiche. (Conf mass n 157899; (Conf mass n 151030; (Conf mass n 145215).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)