Sez. 5, Ordinanza n. 43868 del 09/11/2005 Cc. (dep. 01/12/2005) Rv. 232834 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Elementi costitutivi - Finalità di sfruttamento - Accattonaggio - Introiti destinati a beneficio delle vittime - Rilevanza - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ
Nel reato di riduzione in schiavitù, la finalità di sfruttamento, che distingue la fattispecie di cui all'art. 600 cod. pen. da ogni altra forma di inibizione della libertà personale, non è esclusa dall'eventualità che un margine degli introiti dell'accattonaggio vada a beneficio delle persone offese dal reato. Determinante, invece, è lo stato di soggezione in cui queste ultime versano, essendo sottoposte all'altrui potere di disposizione, che si estrinseca nell'esigere, con violenza fisica o psichica, prestazioni sessuali o lavorative, accattonaggio od altri obblighi "di fare".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)