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Sez. F, Sentenza n. 39044 del 10/09/2004 Cc. (dep. 06/10/2004) Rv. 230130 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Elementi costitutivi - Differenze da altri reati.
Stato
decisa il 2004-09-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230130-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ

La nozione di riduzione in schiavitù, alla base del reato di cui all'art. 600 cod. pen., come modificato dalla legge n. 228 del 2003, è connotata non solo e non tanto dal concetto di proprietà in sè dell'uomo sull'uomo, ma dalla finalità di sfruttamento di tale proprietà, per il perseguimento di prestazioni lavorative forzate o inumane, di prestazioni sessuali pure non libere, di accattonaggio coatto, obblighi "di fare" imposti mediante violenza fisica o psichica. La detta finalità di sfruttamento è quella che distingue la fattispecie dell'art. 600 da ogni altra forma di inibizione della libertà personale, considerata quest'ultima come facoltà di spostamento nel tempo e nello spazio e tutelata dagli artt. 605-609 "decies" cod. pen. (Fattispecie nella quale è stato affermato che la cessione di neonato "uti filius", verso il pagamento di una somma di denaro od altra utilità, non poteva essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 600 in quanto il fine di lucro, nel caso concreto, era rimasto nell'ambito della "riserva mentale").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600, Legge 11/08/2003 num. 228 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)