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Sez. 5, Sentenza n. 20978 del 29/10/2004 (Rv. 578631 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Decadenza - Termine - Di quarantotto mesi, introdotto dalla legge n. 133 del 1999 - Ambito applicativo - Pendenza dell'originario termine di diciotto mesi ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Rapporti non esauriti.
Stato
decisa il 2004-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578631-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

In tema di rimborso di versamenti diretti di imposte sui redditi, il più ampio termine di decadenza di quarantotto mesi, introdotto con l'art. 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può trovare applicazione, in conformità ai principi generali circa l'efficacia delle leggi nel tempo, solo nel caso in cui, all'entrata in vigore della novella, e cioè alla data del 18 maggio 1999, fosse ancora pendente il termine di diciotto mesi fissato dalla originaria formula dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e non fosse, quindi, da considerare esaurito il rapporto fra il contribuente, che fa valere il diritto al rimborso, e l'amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 13/05/1999 num. 133 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)