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Sez. 6, Sentenza n. 3125 del 21/09/1995 Cc. (dep. 13/10/1995) Rv. 202727 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Procedimento - Decisione - Condizioni | Ordinamento straniero che preveda garanzie processuali non corrispondenti a quelle del momento italiano - Ostacolo alla estradizione - Esclusione - Limite - Fattispecie: estradizione richiesta dallo Stato Britannico.
Stato
decisa il 1995-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202727-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Procedimento - Decisione - Condizioni

Non vale a costituire condizione ostativa all'estradizione di un cittadino italiano condannato all'estero la circostanza che l'ordinamento straniero presenti garanzie processuali non corrispondenti alle nostre, purché siano assicurate le fondamentali esigenze della difesa. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che la possibilità di estradizione non potesse essere esclusa per l'equiparazione nel sistema processuale dello Stato Britannico, richiedente, della mancata comparizione dell'imputato nel giudizio di appello alla rinuncia all'impugnazione; in particolare la Corte Suprema, rilevato che l'estradando era stato presente al giudizio di I grado e che la necessità di un doppio grado di giurisdizione di merito non assurge a principio di rilevanza costituzionale nel nostro ordinamento, ha ritenuto che non potesse disconoscersi che il soggetto in questione fosse stato sottoposto ad un processo globalmente "giusto").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)