Sez. 6, Sentenza n. 5400 del 23/01/2009 Cc. (dep. 06/02/2009) Rv. 242698 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Rispetto dei diritti fondamentali della persona - Differente trattamento sanzionatorio previsto dallo Stato richiedente e differente criterio di computo degli arresti domiciliari - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, l'assenza, nel regime normativo dello Stato richiedente, di una disciplina che contempli l'operatività di misure alternative alla detenzione, ovvero di criteri analoghi di computo del periodo di privazione della libertà sofferta agli arresti domiciliari, non consente di attribuire alla pena una funzione contrastante con le esigenze teleologiche proprie dell'ordinamento dello Stato richiesto, né comporta, soprattutto, la violazione dei diritti fondamentali dell'individuo. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità romene per fatti antecedenti all'entrata in vigore della nuova disciplina del mandato di arresto europeo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)