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Sez. 6, Sentenza n. 35896 del 12/07/2004 Cc. (dep. 03/09/2004) Rv. 230015 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - condizioni | Rispetto dei diritti fondamentali della persona - Differente trattamento sanzionatorio previsto dallo Stato richiedente e differenza della disciplina sulla competenza - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie: estradizione richiesta dallo Stato della Romania.
Stato
decisa il 2004-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230015-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - condizioni

Il divieto di pronuncia favorevole alla estradizione previsto dall'art.705, comma secondo lett. a) cod. proc. pen., in relazione alla ipotesi che l'estradando sia stato o possa essere sottoposto a procedimento che non assicura il rispetto dei principi fondamentali ovvero ad un trattamento in violazione dei diritti della persona, non ricorre quando sia prospettata la operatività, nello Stato richiedente, di un differente regime processuale in tema di connessione di reati e conseguente competenza del giudice militare, ovvero la assenza, nella fase della esecuzione, di misure alternative alla detenzione o della possibilità di computo del periodo di privazione della libertà sofferta agli arresti domiciliari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)