Sez. 2, Sentenza n. 386 del 08/02/1973 (Rv. 362336 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - DIFFERENZE TRA RISOLUZIONE ORDINARIA E RISOLUZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI AGRARI SOGGETTI A PROROGA - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - DIFFERENZE TRA RISOLUZIONE ORDINARIA E RISOLUZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI AGRARI SOGGETTI A PROROGA - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Le norme comuni dettate dagli artt 1453 e seguenti cod civ in tema di risoluzione dei contratti per inadempimento, risultano derogate da quelle speciali della legislazione vincolistica in materia di affitto di fondi rustici, nel senso che il mancato adempimento delle obbligazioni a carico dell'affittuario integra una giusta causa di esclusione della proroga legale e comporta la risoluzione del contratto, qualora rivesta carattere di gravita ed abbia una intensita maggiore di quella che legittima la risoluzione ordinaria, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in Sede di legittimita. (V 1031/70, 346575; 2315/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Legge 05/04/1945 num. 157 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)