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Sez. L, Sentenza n. 1361 del 09/02/1991 (Rv. 470855 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Ricongiunzione dei periodi assicurativi | Limite temporale per la richiesta di ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data della prima ricongiunzione - Pensionamento - Rilevanza - Conseguenze - Ricongiungibilità di periodi di contribuzione già valutati e determinanti liquidazione di pensione - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470855-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Ricongiunzione dei periodi assicurativi

Le disposizioni dell'art. 4, secondo comma, della legge 7 febbraio 1979 n. 29 (sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), che pone il pensionamento come limite temporale per la richiesta di ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, costituisce espressione di un principio generale in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, sia pure enunciato a proposito della disciplina di un'ipotesi particolare, con la conseguente esclusione della ricongiungibilità di periodi di contribuzione che abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione; ciò, tenuto conto della tassatività e perciò della inestensibilità in via analogica delle disposizioni (art. 5, ultimo comma, d.p.r. n. 488 del 1968, art. 2 d.l. n. 30 del 1974, convertito in legge n. 114 del 1974) che consentono in determinati casi di far "rivivere" contributi già utilizzati per il riconoscimento del diritto alla pensione, per sommare ad essi altri contributi ai fini di una nuova determinazione del diritto stesso, ed attese altresì le risultanze dei lavori preparatori della legge n. 29 del 1979 e la mancata previsione, nel testo della medesima, di modalità di rimborso dei ratei di pensione già riscossi dal lavoratore che pretenda di ricongiungere il periodo di contribuzione già utilizzato per ottenere la prestazione pensionistica.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 2 ter CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)