diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3508 del 16/10/1976 (Rv. 382263 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - FERROVIE MERIDIONALI SARDE - ASSUNZIONE IN GESTIONE, DA PARTE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - ISPETTORATO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, DELL'ESERCIZIO PRIMA AFFIDATO AD UN'IMPRESA PRIVATA - RAPPORTO DI LAVORO DEL PREESISTENTE PERSONALE - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1976-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382263-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - FERROVIE MERIDIONALI SARDE - ASSUNZIONE IN GESTIONE, DA PARTE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - ISPETTORATO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, DELL'ESERCIZIO PRIMA AFFIDATO AD UN'IMPRESA PRIVATA - RAPPORTO DI LAVORO DEL PREESISTENTE PERSONALE - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

L'assunzione in gestione da parte del ministero dei trasporti - ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dell'Esercizio delle ferrovie meridionali sarde, prima affidate in concessione ad un'impresa privata (azienda carboni italiani), pur lasciando ferma la preesistente disciplina del rapporto di lavoro, che ha continuato a essere regolato dalle norme proprie del particolare ordinamento privatistico del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri dipendenti da imprese private, ha peraltro determinato l'inserzione dell'azienda nell'organizzazione statale, si che la gestione effettuata a spese dello stato e affidata a un suo organo - pur se questo continui a servirsi del preesistente personale, a suo tempo assunto dal privato concessionario - non puo non considerarsi fornita delle caratteristiche di un'impresa pubblica. Conseguentemente la normativa privatistica, di cui permane la applicabilita, viene assunta solo nella disciplina del contenuto del rapporto, ma non quanto alla sua natura, nel senso che non ne impedisce la trasformazione in rapporto di pubblico impiego e non lo sottrae alla cognizione del giudice amministrativo. (V 488/74, mass n 368222; (V 2905/73, mass n 366538; (V 2854/73, mass n 366449; (V 2853/74, mass n 366445).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 12, Legge 12/12/1954 num. 1178 art. 3, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)