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Sez. U, Sentenza n. 488 del 21/02/1974 (Rv. 368222 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE - FERROVIE 'CALABRO-LUCANÈ - RISCATTO DA PARTE DELLO STATO - EFFETTI - RAPPORTI D'IMPIEGO DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1974-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368222-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE - FERROVIE 'CALABRO-LUCANÈ - RISCATTO DA PARTE DELLO STATO - EFFETTI - RAPPORTI D'IMPIEGO DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La legge 23 dicembre 1963, n 1855, e, in particolare, l'art 6 che prevede la conservazione ai dipendenti delle ferrovie calabro-lucane del 'trattamentò goduto prima del riscatto, nonche il rinvio, contenuto in quella disposizione, al RD 8 gennaio 1931, n 148, si limitano a determinare per relationem il trattamento economico e normativo dei dipendenti delle ferrovie riscattate. La citata normativa ha voluto stabilire il contenuto oggettivo dei rapporti d'impiego e di lavoro del personale (e, cioe, i diritti e i doveri dei dipendenti), ma non ha inteso di qualificare la natura di questi rapporti. Ne consegue che, dovendosi la distinzione tra impiego pubblico e privato - ai fini della giurisdizione - fondarsi su criteri soggettivi (ossia sulla natura del soggetto titolare dell'organizzazione nella quale si inserisce il dipendente, e sulla natura dell'organizzazione medesima), per i rapporti d'impiego dei dipendenti delle ferrovie calabro-lucane deve affermarsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto - secondo la legge di riscatto - alla gestione delle ferrovie medesime il ministero dei trasporti provvede direttamente, a proprie spese e mediante inserzione di apposite voci nel proprio bilancio. La semplice distinzione organizzativa delle calabro-lucane, nell'ambito delle ferrovie dipendenti dal ministero dei trasporti, non vale infatti ad attribuire alla loro gestione natura di impresa esercitata dallo stato. (Conf 2905'73, mass n 366538).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 23/12/1963 num. 1855 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)