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Sez. 2, Sentenza n. 1044 del 19/02/1981 (Rv. 411592 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - CONTRATTO DI DIVISIONE IMMOBILIARE - OGGETTO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - TIPO DI FRAZIONAMENTO ALLEGATO - VALORE.*
Stato
decisa il 1981-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411592-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - CONTRATTO DI DIVISIONE IMMOBILIARE - OGGETTO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - TIPO DI FRAZIONAMENTO ALLEGATO - VALORE.*

Poiche l'oggetto di un contratto di divisione immobiliare deve essere individuato attraverso il contenuto documentale del contratto stesso, costituendo la determinatezza, o determinabilita, dello oggetto stesso di cui all'art 1346 cod civ, un requisito di validita del contratto ai sensi del successivo art 1418, il 'tipo di frazionamentò, che e un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali frazionate con le rispettive superfici e serve al fine preminente della voltura catastale, ancorche recepito nel contratto e ad esso allegato, deve, se redatto dopo la conclusione del contratto, essere valutato, ai sensi del secondo comma dell'art 1362 cod civ, solo ai fini dell'interpretazione della comune intenzione delle parti nel caso di oscura o dubbia interpretazione del contratto ma non puo prevalere e contraddire quanto inequivocabilmente espresso nel testo letterale del contratto in ordine alla consistenza degli immobili, ai loro confini, alla consistenza delle quote ed alla misura delle particelle frazionate. (V 3624/71, mass n 355348).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)