Sez. 2, Sentenza n. 7047 del 24/11/1983 (Rv. 431673 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) (PATTO DI RETROVENDITA) - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO - DETERMINABILITÀ DELL'OGGETTO - IN BASE ALLA SCRITTURA NEGOZIALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) (PATTO DI RETROVENDITA) - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO - DETERMINABILITÀ DELL'OGGETTO - IN BASE ALLA SCRITTURA NEGOZIALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Il principio, secondo il quale, nei contratti soggetti alla Forma scritta "ad substantiam", anche l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in base al documento negoziale, deve ritenersi osservato quando tale documento, pur non provvedendo direttamente all'individuazione di detto oggetto, faccia riferimento ad elementi estranei ed esistenti nel mondo esterno, che siano idonei a consentire l'individuazione medesima in modo certo ed inequivoco. Pertanto, con riguardo al preliminare di compravendita di un appezzamento di terreno, il requisito della determinabilità dell'oggetto, in base alla scrittura negoziale, sussiste quando la consistenza e la specificazione di detto appezzamento emergano con chiarezza da planimetria allegata alla scrittura, alla quale le parti abbiano fatto espresso riferimento, restando irrilevante che la planimetria stessa sia o meno sottoscritta. (V 1044/81, mass n 411592; (V 91/76, mass n 378715).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)