Sez. L, Sentenza n. 14132 del 27/07/2004 (Rv. 574997 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Domanda di pensione - Rigetto per mancanza del requisito contributivo - Mancato ricorso contro il provvedimento - Chiusura della fase amministrativa - Sopravvenienza di disciplina più rigorosa circa il diritto al collocamento a pensione - Nuova domanda di pensione - Soggezione della stessa ad essa - Esclusione in forza della prima domanda - Disciplina applicabile - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In tema di pensione di anzianità, qualora sia stata presentata e rigettata una domanda di riconoscimento della pensione in difetto del requisito contributivo, la successiva presentazione di altra domanda non può essere considerata come richiesta di riesame della domanda precedente, giacché la legge non prevede l'istituto del riesame del provvedimento di rigetto, ma solo il ricorso amministrativo avverso quest'ultimo, restando d'altro canto escluso che il procedimento insorto a seguito della prima domanda resti aperto "sine die". Ne consegue che, ove dopo la reiezione della prima domanda e la definitiva chiusura, per mancata presentazione del ricorso, della relativa fase amministrativa, sopravvenga una normativa più rigorosa, sotto il vigore della quale venga presentata una seconda domanda, non è possibile ritenere che il diritto del pensionando possa non soggiacere a detta normativa per effetto della prima domanda. (Sulla base di tale principio la C.S., cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha ritenuto che esattamente l'INPS, dopo il rigetto di una prima domanda anteriormente al blocco delle pensioni di cui all'art. 13 della l. n. 724 del 1994, avesse applicato tale blocco e la conseguente disciplina di cui all'art. 1, commi ventottesimo e ventinovesimo, della legge n. 335 del 1995, alla nuova domanda presentata dopo l'entrata in vigore del suddetto art. 13, riconoscendo, quindi, la pensione dal primo gennaio 1996 anziché dal primo luglio 1994, data - successiva alla prima domanda ed al relativo rigetto - alla quale risultava maturato il requisito contributivo).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 28 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 29 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)