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Sez. L, Sentenza n. 6571 del 08/05/2002 (Rv. 554226 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Art. 22 della legge n. 153 del 1969 - Contenuto precettivo - Cessazione dell'attività lavorativa - Requisito necessario per l'insorgenza del diritto alla prestazione - Configurabilità - Conseguenze - Verificazione del suddetto requisito in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 - Applicabilità di tale ultima normativa anziché di quella prevista dall'art. 22 citato.
Stato
decisa il 2002-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554226-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

In base all'art. 22 della legge n. 153 del 1969 la cessazione dell'attività lavorativa costituisce - al pari del requisito dei trentacinque anni di iscrizione assicurativa e del requisito contributivo - un presupposto necessario per l'insorgenza del diritto alla pensione di anzianità e non un mero requisito di erogabilità della prestazione. Ne consegue che le fattispecie nelle quali tale cessazione si sia verificata dopo il 17 agosto 1995 (giorno di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995) sono assoggettate alla normativa introdotta da tale ultima legge, senza che assuma alcun rilievo in contrario la circostanza che la presentazione della domanda di pensione e di quella di dimissioni sia stata effettuata in epoca precedente.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)