Sez. 3, Sentenza n. 2330 del 21/06/1976 (Rv. 381120 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA GARANZIE REALI OD ALTRI VINCOLI - RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL PREZZO - INAMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA GARANZIE REALI OD ALTRI VINCOLI - RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL PREZZO - INAMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Colui che abbia venduto una cosa gravata da garanzie reali non conosciute dal compratore non puo esigere il pagamento del prezzo (e non puo quindi considerare il compratore inadempiente all'Obbligo di pagare) prima di aver liberato la cosa nel termine fissato dal giudice ex art 1482 capoverso cod civ. (nella specie, il venditore pretendeva di liberare la cosa, ossia di pagare i suoi debiti garantiti da ipoteca sulla cosa stessa, con il denaro che il compratore gli avrebbe pagato a titolo di prezzo, e chiedeva che, non essendo stato pagato tale prezzo, la vendita fosse risolta per inadempimento del compratore).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)